Informativa PRECURSORI DI ESPLOSIVI

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Mr.Hyde

2021-02-08 22:51

dal 1° Febbraio 2021 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 1148/2019 

che stabilisce regole precise per la detenzione, la vendita e lo stoccaggio di sostanze definite “Precursori di esplosivi” e delle miscele che li contengono. Poiché alcuni articoli commercializzati dalla nostra divisione ---------- rientrano nel campo di applicazione del suddetto Regolamento, ai sensi dell’art. 7, abbiamo l’obbligo di informarla che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso dei prodotti precursori di esplosivi sono soggetti a: 1) restrizione (cfr. articolo 5); 2) obbligo di segnalazione (cfr. articolo 9). Come richiesto dall’art. 8, abbiamo l’obbligo di raccogliere il modulo “DICHIARAZIONE DEL CLIENTE1” che dovrete completare e restituirci debitamente sottoscritto e timbrato. Le informazioni raccolte saranno da noi conservate per almeno 18 mesi. Ai sensi di quanto indicato nel paragrafo 2 dell’art. 8 -che prevede che sia verificata l’identità della persona autorizzata ad emettere l’ordine di acquisto e alla ricezione della merce le chiediamo di fornire copia scannerizzata del documento di identità della persona autorizzata ad emettere l’ordine di acquisto con relativa delega autorizzativa all’acquisto per conto della Società. Annualmente -o in occasione di acquisto di nuovi precursori- vi inviteremo a fornirci tale documentazione. A completamento delle informazioni fornite si trasmette quanto segue:  ALLEGATO I con l’elenco dei PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI  ALLEGATO II con l’elenco dei PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE  ALLEGATO IV con la DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

ALLEGATO I PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI

 Elenco delle sostanze che non sono messe a disposizione, introdotte, detenute o usate dai privati, sia da sole o in miscele o sostanze che contengano tali sostanze, a meno che le concentrazioni siano pari o inferiori ai valori limite indicati nella colonna 2, e per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore: 

1. Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 

2. Valore limite 

3. Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell’articolo 5, paragrafo 3 

4. Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 28 o 29 della NC (1 ) 

5. Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (per esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classifica- zione sotto un altro codice NC ( 1 ) 

Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2) 3 % p/p 10 % p/p ex 2808 00 00 ex 3824 99 96 

Perossido di idrogeno (CAS RN 7722- 84-1) 12 % p/p 35 % p/p 2847 00 00 ex 3824 99 96 

Acido solforico (CAS RN 7664-93-9) 15 % p/p 40 % p/p ex 2807 00 00 ex 3824 99 96 

Nitrometano (CAS RN 75-52-5) 16 % p/p 100 % p/p ex 2904 20 00 ex 3824 99 92 

Nitrato di ammonio (CAS RN 6484- 52-2) 16 % p/p di azoto rispetto al nitrato di ammonio (2 ) Concessione di licenze non consentita 3102 30 10 (in soluzione acquosa) 3102 30 90 (altro) ex 3824 99 96

Clorato di potassio (CASRN3811-04-9) 40 % p/p Concessione di li-cenze non consentita ex 2829 19 00 ex 3824 99 96 

Perclorato di potassio (CAS RN 7778- 74-7) 40 % p/p Concessione di li-cenze non consentita ex 2829 90 10 ex 3824 99 96 

Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9) 40 % p/p Concessione di li-cenze non consentita 2829 11 00 ex 3824 99 96 

Perclorato di sodio(CASRN7601-89-0) 40 % p/p Concessione di li-cenze non consentita ex 2829 90 10 ex 3824 99 96 

(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione( 1 ). Le successivemodifiche dell’allegato I delregolamento (CEE) n.2658/87 del Consiglio( 2 ) dovrebbero essere consultate con riferimento ai codici NC aggiornati. (2) 16 % p/p rispetto al nitrato di ammonio corrisponde al 45,7 % di nitrato di ammonio, scartate le impurità. (1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, chemodifica l’allegato I delregolamento (CEE) n.2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1). (2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). 

ALLEGATO II PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE

Elenco delle sostanze, da sole o in miscele, o delle sostanze per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore: 1. Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 2. Codice della nomenclatura combinata (NC) (1) 3. Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (per esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codiceNC (1 ) 

Esammina (CAS RN 100-97-0) ex 2933 69 40 ex 3824 99 93 Acetone (CAS RN 67-64-1) 2914 11 00 ex 3824 99 92 

Nitrato di potassio (CAS RN 7757-79-1) 2834 21 00 ex 3824 99 96 

Nitrato di sodio (CAS RN 7631-99-4) 3102 50 00 ex 3824 99 96 

Nitrato di calcio (CAS RN 10124-37-5) ex 2834 29 80 ex 3824 99 96 Calcio ammonio (CAS RN 15245-12-2) ex 3102 60 00 ex 3824 99 96 

Magnesio, polveri (CAS RN 7439-95-4) (2 ) ( 3 ) ex 8104 30 00 

Nitrato di magnesio esaidrato (CAS RN 13446-18-9) ex 2834 29 80 ex 3824 99 96 

Alluminio, polveri (CAS RN 7429-90-5) (2 ) ( 3 ) 7603 10 00 ex 7603 20 00 (2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925. Le successive modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n.2658/87 dovrebbero essere consultate con riferimento ai codici NC aggiornati. (3) Con particelle di dimensioni inferiori a 200 μm. (4) Come sostanza o in miscele contenenti una concentrazione pari o superiore al 70 % p/p di alluminio o magnesio.

cordialmente

Francy :-)

I seguenti utenti ringraziano Mr.Hyde per questo messaggio: luigi_67, Geber, fosgene, ChemLore, EdoB, myttex

FLaCaTa100

2021-02-09 06:49

Inutile come normativa e deleterio per il mercato: inutile perché se devo piazzare una bomba la trovo lo stesso e anche già pronta, deleterio perché invece che comprare dai negozi italiani (e io facevo così in un negozio fisico della mia zona) si costringono gli appassionati a comprare dall'estero. Un conto è proibire l'anidride acetica e vabbè se ne può fare a meno però togliere HNO3, H2SO4 e H2O2 vuol dire eliminare gran parte delle sintesi esistenti, sono troppo dei reagenti basilari. Praticamente di ossidanti non c'è rimasto più nulla: dicromati via perché tossici (e posso starci hanno ragione, anche se tutta la chimica del cromo parte da lì), permanganati via perché precursori di droghe (e qui no perché KMnO4 è un ossidante generico che entra in moltissime sintesi normalissime e non ha i poteri cancerogeni del dicromato), H2O2 via perché precursore di esplosivi. La prossima volta che devo ossidare il Fe II a Fe III ci faccio aria sopra col ventaglio perché almeno l'ossigeno atmosferico ancora non me l'hanno tolto. Anche i clorati che si vendevano in soluzione per diserbare... Ma sì meglio buttarci sui campi delle molecolone di sintesi che poi ci mangiamo quale è il problema? E comunque ripeto: deleterio perché chiunque può accendere il computer e farsi arrivare queste cose dall'estero (neppure troppo da lontano anche dalla stessa Europa).

I seguenti utenti ringraziano FLaCaTa100 per questo messaggio: luigi_67, ChemLore, Fenolo

luigi_67

2021-02-09 07:59

Ringrazio Mr. Hide per aver condiviso queste importanti informazioni.

Alcuni di noi forse avevano già notato qualcosa quando, recatisi dal ferramenta per comprare un litro di disgorgante fino a ieri composto da acido solforico concentrato più o meno puro da usare per i propri esperimenti casalinghi, hanno avuto l'amara sorpresa di trovare lo stesso prodotto ma con un "principio attivo" - passatemi il termine - totalmente diverso.

La risposta che ho avuto anche io in questa occasione da parte del venditore è stata: "è uscita una nuova normativa, l'acido solforico non si può più vendere perché ci fanno le bombe".

Io ritengo che sia giusto che per certi prodotti esistano delle limitazioni ma allo stesso modo ritengo inutili e deleterie altre limitazioni tipo queste.

Inutili perché chi vuole veramente fare cose illecite a mio avviso sa già dove andare a prendere ciò che gli serve e non sarà certo il fatto che non trova più l'acido solforico al ferramenta a farlo desistere dai suoi intenti criminali. Inoltre, fattore da non trascurare, ricavarsi in proprio esplosivi partendo dall'acido solforico (come da altri prodotti) non è così immediato come sciogliere in una bottiglia una bustina di idrolitina: l'operazione presuppone passaggi, tecniche e conoscenze che sono appannaggio di pochissimi, insomma non basta avere un litro di acido solforico concentrato per fare del possessore un bombarolo.

Ma al contrario basta un litro di semplicissimo alcool denaturato che trovi a pochi centesimi ovunque e un fiammifero per fare una bomba incendiaria, davvero alla portata di tutti....

Tutto questo per dire che queste limitazioni penalizzano solo quelli che di questi prodotti ne fanno un uso lecito e consapevole e quelli che come noi si divertono a fare qualche esperimento per scoprire la scienza e ampliare le proprie conoscenze, anziché passare le giornate sul divano a vedere il grande fratello...

Sarebbe stato più logico, se proprio si voleva far qualcosa, lasciare la vendita e al momento dell'acquisto registrare i dati dell'acquirente e la quantità di prodotto acquistata. Se il tutto fosse stato integrato in un database sarebbe stato immediato vedere cosa si è comprato luigi, quando e in quale quantità. Ma figuriamoci se potevamo pretendere tanta "evoluzione" dai nostri legislatori....

In questi giorni abbiamo assistito purtroppo ad un incremento di omicidi con gente accoltellata... la prossima mossa quale sarà? Limitare la vendita di acciaio perché precursore di coltelli?

Un saluto

Luigi

I seguenti utenti ringraziano luigi_67 per questo messaggio: Geber, fosgene, ChemLore, Mr.Hyde, ohilà, myttex

ChemLore

2021-02-09 12:21

L'idea di limitare i possibili attentatori o gli incidenti che possono avvenire utilizzando impropriamente queste sostanze é giusta, ma questa normativa é fatta malissimo, mi associo alle parole di Luigi.

Oramai sarà sempre peggio, come dicevo io, prima o poi arriveremo a crearci i composti che ci servono con metodi scomodi, a partire dai minerali, visto che non abbiamo altre alternative...

Mr.Hyde

2021-02-09 21:30

Ciao raga ..... attenzione, che un prodotto non l'ho "ingrassettato " :-D

ma cè !

acetone  (CAS RN 67-64-1) 2914 11 00 ex 3824 99 92  :-D

Geber

2021-02-10 09:12

Eh avevo infatti letto dell'acetone ma avevo visto c'era, quindi ciccia. Pure questo ci precludono.

Al Bricoman avevo visto uno tempo fa prenderne una quantità enorme. Non penso fosse per lavoro asd

EdoB

2021-02-10 09:23

Mr.Hyde ha scritto:

Ciao raga ..... attenzione, che un prodotto non l'ho "ingrassettato " :-D

ma cè !

acetone  (CAS RN 67-64-1) 2914 11 00 ex 3824 99 92  :-D

E niente... ci toccherà prepararlo a partire da isopropanolo, permanganato di potassio e acido solforico  :-D

Geber

2021-02-10 09:43

AHAH sicuramente...

In barba ad ogni cosa detta sopra asd

Nyoni

2021-03-03 18:05

ChemLore ha scritto:

L'idea di limitare i possibili attentatori o gli incidenti che possono avvenire utilizzando impropriamente queste sostanze é giusta, ma questa normativa é fatta malissimo, mi associo alle parole di Luigi.

Oramai sarà sempre peggio, come dicevo io, prima o poi arriveremo a crearci i composti che ci servono con metodi scomodi, a partire dai minerali, visto che non abbiamo altre alternative...

Come pensano di proibire la vendita del Acetone quando si trova in qualsiasi ferramenta ed è utilizzato da migliaia di persone. Solita regolamentazione fatta a c di cane :-)


Geber ha scritto:

Eh avevo infatti letto dell'acetone ma avevo visto c'era, quindi ciccia. Pure questo ci precludono.

Al Bricoman avevo visto uno tempo fa prenderne una quantità enorme. Non penso fosse per lavoro asd

2 su 3 componenti molto più pericolosi del acetone. Anche il nitrometano =, pensano davvero che i terroristi si mettano a fare le bombe con il combustile RC ?

EdoB

2021-03-03 19:03

No, pensano che la gente usi il nitrometano per la sintesi di stupefacenti :|, e hanno tutti i motivi per pensarlo..

luigi_67

2021-03-04 08:15

EdoB ha scritto:

No, pensano che la gente usi il nitrometano per la sintesi di stupefacenti :|, e hanno tutti i motivi per pensarlo..

Certo, perché ci sono idioti che lo acquistano per questo.... ma anche qua ne voglio vedere quanti, avendo pure a disposizione tutto il necessario, sono capaci di arrivare ad ottenere un prodotto finale degno di nota.

Chi fa queste cose, lo fa in larga scala e con organizzazioni che vanno ben oltre il "piccolo chimico" domestico: come per il discorso esplosivi, coloro che fanno questo come "lavoro diversamente onesto" di certo non si fermano per il fatto che non trovano quello che gli serve dal ferramenta o altrove...

Un saluto

Luigi

Geber

2021-03-04 11:44

Ricordo che da piccolo amici di famiglia facevano le gare con barche e automobili da modellismo e andavano a nitrometano. Nessuno di questi era un criminale o si sognava di far il dinamitardo o il produttore di sostanze illegali.

Oggi la questione è cambiata ma non si può sempre fare di tutta l'erba un fascio. Ci saranno sempre disonesti a questo mondo. Il chimico di quartiere, come direbbe Bressanini, vuol fare esperimenti, provare a fare sintesi, trae gioia da un prodotto ottenuto con fatica, soldi e ore spese in laboratorio.

Diversa può essere la questione dell'uso di spazi come garage per fare esperimenti. Ne parlava tempo fa Angelo Greco, avvocato famoso sui social. Certo, abitassi in condominio come ora non farei mai un laboratorio in garage. Ma se avessi casa non condominiale o un giardino ci farei un capanno, non facente parte della casa, e farei esperimenti. Ma anche qui apriamo un altro squarcio che non è in topic.