Precursori di droghe

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Geber

2021-01-23 21:15

Con il termine "precursori di droghe" si intendono alcune sostanze chimiche, attualmente 32, normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo del tutto lecito anche in quantitativi rilevanti, ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d’abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi.

I precursori (o sostanze classificate) sono tutte le sostanze elencate nelle categorie di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 (e successive modifiche), inclusi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze, con esclusione di miscele, prodotti naturali e altri preparati contenenti precursori composti in modo tale da non potere essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi di facile applicazione o economici, dei medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (codice comunitario dei medicinali per uso umano) e dei medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (codice comunitario dei medicinali per uso veterinario), ad eccezione dei medicinali di cui alla categoria 4.

Alcuni di questi precursori (efedrina, acido lisergico, piperonale, safrolo ecc.) sono utilizzati dai trafficanti come materia prima di partenza, da trasformare in droga vera e propria, con processi chimici semplici e poco costosi, costituendo di fatto la categoria dei precursori veri e propri, la cui disponibilità è indispensabile ai trafficanti per l’ottenimento di alcune droghe d’abuso.

Questa categoria di precursori consente in particolare la fabbricazione di droghe sintetiche quali amfetamine, ecstasy, LSD, fenciclidina, metaqualone ecc.

Altri precursori (anidride acetica, permanganato di potassio ecc.) sono utilizzati dai trafficanti come reagenti, con la funzione di trasformare una sostanza naturale in una droga d’abuso, in particolare per l’ottenimento di eroina e cocaina, oppure come solventi (acetone, etere, acido cloridrico ecc.) per l’estrazione e la purificazione delle droghe di origine naturale o per la preparazione di droghe di sintesi.

L’importanza che queste sostanze rivestono nel quadro mondiale di traffico illecito di droghe d’abuso, in special modo di quelle di sintesi, ha determinato nel corso degli anni a livello di organizzazioni governative di tutto il mondo, in primo luogo le Nazioni Unite, una crescente attenzione a questo problema che ha portato infine nel 1988 alla adozione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988, il cui atto di ratifica ed esecuzione da parte dell’Italia è la legge 5 novembre 1990, n. 328.

La Convenzione del 1988 ha sancito, tra l’altro, la “necessità di adottare misure per controllare alcune sostanze, compresi i precursori, i prodotti chimici ed i solventi che sono utilizzati nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope”, in particolare attraverso un sistema di controllo degli scambi internazionali di precursori di droghe, tenendo conto del fatto che, in linea di principio, il commercio di queste sostanze è lecito, e che vi debba essere un giusto equilibrio tra la necessità di impedire la diversione verso il mercato illecito e le esigenze commerciali dell’industria e dei diversi operatori del settore.

L’art. 12 della Convenzione definisce i precursori “sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope” e prevede che ogni stato adotti le misure che ritiene appropriate per impedire la deviazione di sostanze figuranti in Tabella I e II verso il mercato illecito.

Un importante punto contenuto in detto articolo è costituito dalle modalità da osservare per inserire una nuova sostanza in Tabella o eventualmente per escluderla, fermo restando che requisiti fondamentali della sostanza da inserire in Tabella, I o II, sono che:

  • la sostanza sia frequentemente utilizzata per la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope;

  • tale fabbricazione, in funzione del volume e dell’ampiezza, crei gravi problemi di sanità pubblica o sociali.

Quanto adottato nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 è stato prontamente recepito dalla Unione europea che ha introdotto a partire dal 1990 un'apposita legislazione per i precursori di droghe, mediante l’emanazione di una serie di regolamenti e direttive, modificati e integrati nel tempo in applicazione delle risoluzioni emanate dagli organi delle Nazioni Unite.

A partire dal 18 agosto 2005 la precedente normativa comunitaria è stata integralmente sostituita dall’entrata in vigore di nuovi regolamenti, attualmente vigenti, i regolamenti (CE) 273/2004 e 111/2005, che pertanto costituiscono la legislazione vigente nel territorio dell’Unione europea.

La normativa nazionale è costituita dall’art. 70 del DPR 309/90 (come modificato dal D.Leg. 24 marzo 2011 n.50).

La normativa suddivide i precursori attualmente posti sotto controllo in 4 categorie.

La normativa suddivide i precursori attualmente posti sotto controllo in quattro categorie, in base al differente grado di importanza e di sostituibilità nel processo di fabbricazione illecita di droghe.

 

  • Categoria 1 precursori

  • Categoria 2 precursori

  • Categoria 3 precursori

  • Categoria 4 precursori

CATEGORIA 1

La prima categoria, denominata di seguito categoria 1, comprende le seguenti 19 sostanze: 

1-fenil-2-propanone (P-2-P)

Acido N-acetilantranilico

Isosafrolo (cis + trans) 

3,4-metilenediossi fenilpropan-2-one (MDP-2-P)

Piperonale

Safrolo

Efedrina

Pseudoefedrina 

Norefedrina

(1R,2S)-(-)-cloroefedrina 

(1S,2R)-(+)-cloroefedrina

(1S,2S)-(+)-cloro pseudoefedrina

(1R,2R)-(-)-cloro pseudoefedrina

Ergometrina 

Ergotamina

Acido lisergico

Alfa-fenilacetoacetonitrile (APAAN)

4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP)

N-fenetil-4-piperidinone (NPP)

CATEGORIA 2

La seconda categoria, denominata di seguito categoria 2, comprende le seguenti 5 sostanze:

Acido antranilico 

Acido fenilacetico 

Anidride acetica

Piperidina

Permanganato di potassio 

CATEGORIA 3 La terza categoria, denominata di seguito categoria 3, comprende le seguenti 6 sostanze:

Acetone 

Etere etilico

Metiletilchetone

Toluene

Acido cloridrico

Acido solforico

CATEGORIA 4

La quarta categoria, denominata di seguito categoria 4, comprende le seguenti 2 sostanze :

Medicinali e prodotti veterinari contenenti efedrina o relativi sali 

Medicinali e prodotti veterinari contenenti pseudoefedrina o relativi sali

L’utilizzo (immagazzinamento, fabbricazione, produzione, trasformazione, commercio, distribuzione, esportazione, importazione o intermediazione) a qualsiasi titolo dei precursori di Categoria 1 è subordinato al rilascio di una licenza triennale da parte del Ministero della salute (Licenza per operatori di precursori di Categoria 1). La movimentazione di detti precursori è regolamentata sia per transazioni in ambito comunitario, mediante l’obbligo di consegna di una dichiarazione d’uso al fornitore, sia per transazioni con paesi non comunitari, attraverso l’obbligo di rilascio di permesso singolo di esportazione e di importazione i cui modelli devono essere obbligatoriamente richiesti all’Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute.

Dall’obbligo di licenza triennale sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l’acquisto di sostanze classificate in categoria 1 e l’acquisto, la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamenti.

Gli Istituti Universitari, Enti ed Istituti dello Stato possono richiedere all’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero una Licenza per uso sperimentale o scientifico di precursori di Categoria 1, con validità triennale.

Tutti gli operatori in possesso di licenza per l’utilizzo a qualsiasi titolo, compresa l’attività di intermediazione e l'uso sperimentale o scientifico, di sostanze classificate in categoria 1 devono inviare annualmente entro il 15 febbraio all’Ufficio Centrale Stupefacenti un Rendiconto dei quantitativi di sostanze classificate in categoria 1- compresi i corrispondenti sali - prodotti, acquistati, forniti o utilizzati nel corso dell’anno precedente, nonché la giacenza all’1 gennaio e al 31 dicembre.

L’utilizzo dei precursori di Categoria 2 è subordinato all’obbligo di registrazione presso il Ministero della salute (Registrazione per operatori di precursori di categoria 2).

L’obbligo di registrazione si applica a tutti coloro che importano, esportano o immettono sul mercato precursori di categoria 2, appartenenti alle sottocategorie 2A e 2B, dove per importazione ed esportazione sono intese operazioni commerciali con paesi non appartenenti all’Unione europea e per immissione sul mercato si intende la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, nel territorio dell’Unione europea.

La movimentazione di detti precursori è regolamentata sia per transazioni in ambito comunitario, mediante l’obbligo di consegna di una dichiarazione d’uso al fornitore (come da allegato III del Regolamento (CE) n. 273/2004), sia per le esportazioni verso paesi non comunitari, attraverso l’obbligo di rilascio di singolo Permesso di esportazione, il cui modello deve essere obbligatoriamente richiesto all’Ufficio centrale stupefacenti del Ministero.

Non è previsto invece, per questa categoria, l’obbligo di rilascio di permesso di importazione.

Al riguardo si ricorda che, con regolamento (UE) n.1258/2013, la categoria 2 dei precursori di droghe è stata suddivisa in due sottocategorie: la sottocategoria 2A, che comprende la sola sostanza Anidride acetica, e la sottocategoria 2B, che comprende tutte le altre sostanze (Acido fenilacetico, Acido antranilico, Piperidina, Permanganato di potassio). Tale suddivisione è stata adottata al fine di garantire condizioni di registrazione di precursori di categoria 2  uniformi in tutti gli Stati membri, prevedendo quindi l’obbligo di registrazione per tutti gli operatori e gli utilizzatori di Anidride acetica (sottocategoria 2A), quindi a qualsiasi titolo, mentre per quanto riguarda le sostanze della sottocategoria 2B l’obbligo di registrazione va applicato ai soli operatori, che operano a fini di fornitura nell’Unione, e non agli utilizzatori che acquistano la sostanza ma non la forniscono o cedono in alcun modo ad altri.

L’obbligo di registrazione si applica, a partire dal 1° luglio 2015, anche agli utilizzatori di precursori appartenenti alla sottocategoria 2A,  cioè aziende che acquistano e detengono Anidride acetica (unica sostanza attualmente inclusa nella sottocategoria 2A) esclusivamente per uso interno alla azienda, senza alcuna vendita o cessione del medesimo precursore.

Restano in vigore le esclusioni per non superamento della soglia di ciascuna sostanza, come da allegato II del regolamento (CE) n. 273/2004. Sono inoltre esclusi dall’obbligo di registrazione :

  • spedizionieri doganali o vettori che agiscono unicamente in tale qualità;

  • operatori che effettuano transazioni nel corso dell’intero anno solare per quantità di precursori di categoria 2, sottocategorie 2A e 2B,  non superiori ai valori soglia di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004;

  • farmacie, per quanto riguarda l’acquisto di precursori di categoria 2, sottocategorie 2A e 2B, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento, nonché le strutture o istituzioni, quali università, laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanità pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorità pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di precursori di categoria 2, sottocategorie  2A e 2B.

Gli operatori di precursori di categoria 2, sottocategorie 2A e 2B, che esercitano attività di fabbricazione o di commercio di tali precursori, devono rinnovare la registrazione ogni tre anni, per cui se registrati da più di tre anni devono provvedere al rinnovo secondo le modalità indicate nel sito.

Gli operatori che utilizzano precursori della sottocategoria 2A (Anidride acetica), senza cederla in alcun modo ad altri, devono registrarsi con  le stesse modalità entro e non oltre il 1° luglio 2015.

Per quanto riguarda gli utilizzatori di precursori della sottocategoria 2B (Acido fenilacetico, Acido antranilico, Piperidina, Permanganato di potassio), che acquistano uno o più di questi precursori senza cederli in alcun modo, nonché tutti i soggetti sopra citati esclusi dall’obbligo di registrazione, devono dichiarare per iscritto ai fornitori di essere esclusi dall’obbligo di registrazione, specificando la categoria di esclusione tra quelle sopra elencate. Il fornitore deve custodire detta dichiarazione per tre anni oltre l’anno di effettiva movimentazione.

L’utilizzo a soli fini di esportazione verso paesi non appartenenti all’Unione europea di precursori di Categoria 3 è subordinato all’obbligo di registrazione presso il Ministero (Registrazione per operatori che svolgono attività di esportazione di precursori di Categoria 3).

La movimentazione di detti precursori è regolamentata, attraverso l’obbligo di rilascio di permesso singolo di esportazione o anche di permesso di esportazione con modalità semplificate per più spedizioni ,  unicamente per le esportazioni verso i paesi inclusi nella lista di cui all’art. 10 del Regolamento delegato (UE) n.2015/1011 del 24-04-2015, lista periodicamente aggiornata dalla Commissione europea e disponibile alla pagina European Commission - Drug precursors control - Practical tools for implementation.

Il modulo del permesso singolo di esportazione deve essere richiesto all’Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute.

Per approfondimenti, in particolare sulle misure di controllo da applicare alle esportazioni di miscele contenenti precursori si può consultare la http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=62275&parte=1%20&serie=nullNota prot. 67139 del 6 dicembre 2017.

Non è previsto invece, per questa categoria, l’obbligo di rilascio di permesso di importazione.

L’obbligo di rendicontazione annuale non si applica alle transazioni di sostanze in categoria 3.

La movimentazione di precursori di categoria 4, costituiti da medicinali a base di efedrina e pseudoefedrina, è regolamentata unicamente per le esportazioni verso paesi non comunitari, attraverso l’obbligo di rilascio di permesso singolo di esportazione , il cui modello deve essere obbligatoriamente richiesto all’Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute. Non sono previsti obblighi per le movimentazioni nazionali e intracomunitarie. Non è previsto inoltre, per questa categoria, l’obbligo di rilascio di permesso di importazione. L’obbligo di rendicontazione annuale non si applica alle transazioni di precursori in categoria 4.

I seguenti utenti ringraziano Geber per questo messaggio: Beefcotto87, luigi_67

JanelleWalter

2022-11-03 01:54

Salve a tutti, mi presento sono Claudia dalla provincia di Ragusa. Lavoro come consulente finanziaria vicino Catania e sono sposata con tre figli. Il discorso di cosa sia legale o meno è un po’ confuso in Italia. Si millanta tanto la comunità europea e poi scopri che alcune sostanze sono legali in Francia o in Germania e in altri paesi no. lsd comprare? C’è chi vorrebbe ma poi ci pensa due volte prima di farlo. Ci sono persone che hanno studiato e fatto ricerche per vendere dei prodotti chimici che, se utilizzati nel modo giusto e responsabile, possono dare una svolta positiva alla vita di alcune persone.