Mr.Hyde
2021-02-08 22:51
dal 1° Febbraio 2021 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 1148/2019
che stabilisce regole precise per la detenzione, la vendita e lo stoccaggio di sostanze definite “Precursori di esplosivi” e delle miscele che li contengono. Poiché alcuni articoli commercializzati dalla nostra divisione ---------- rientrano nel campo di applicazione del suddetto Regolamento, ai sensi dell’art. 7, abbiamo l’obbligo di informarla che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso dei prodotti precursori di esplosivi sono soggetti a: 1) restrizione (cfr. articolo 5); 2) obbligo di segnalazione (cfr. articolo 9). Come richiesto dall’art. 8, abbiamo l’obbligo di raccogliere il modulo “DICHIARAZIONE DEL CLIENTE1” che dovrete completare e restituirci debitamente sottoscritto e timbrato. Le informazioni raccolte saranno da noi conservate per almeno 18 mesi. Ai sensi di quanto indicato nel paragrafo 2 dell’art. 8 -che prevede che sia verificata l’identità della persona autorizzata ad emettere l’ordine di acquisto e alla ricezione della merce le chiediamo di fornire copia scannerizzata del documento di identità della persona autorizzata ad emettere l’ordine di acquisto con relativa delega autorizzativa all’acquisto per conto della Società. Annualmente -o in occasione di acquisto di nuovi precursori- vi inviteremo a fornirci tale documentazione. A completamento delle informazioni fornite si trasmette quanto segue: ALLEGATO I con l’elenco dei PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI ALLEGATO II con l’elenco dei PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE ALLEGATO IV con la DICHIARAZIONE DEL CLIENTE
ALLEGATO I PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI
Elenco delle sostanze che non sono messe a disposizione, introdotte, detenute o usate dai privati, sia da sole o in miscele o sostanze che contengano tali sostanze, a meno che le concentrazioni siano pari o inferiori ai valori limite indicati nella colonna 2, e per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore:
1. Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service)
2. Valore limite
3. Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell’articolo 5, paragrafo 3
4. Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 28 o 29 della NC (1 )
5. Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (per esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classifica- zione sotto un altro codice NC ( 1 )
Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2) 3 % p/p 10 % p/p ex 2808 00 00 ex 3824 99 96
Perossido di idrogeno (CAS RN 7722- 84-1) 12 % p/p 35 % p/p 2847 00 00 ex 3824 99 96
Acido solforico (CAS RN 7664-93-9) 15 % p/p 40 % p/p ex 2807 00 00 ex 3824 99 96
Nitrometano (CAS RN 75-52-5) 16 % p/p 100 % p/p ex 2904 20 00 ex 3824 99 92
Nitrato di ammonio (CAS RN 6484- 52-2) 16 % p/p di azoto rispetto al nitrato di ammonio (2 ) Concessione di licenze non consentita 3102 30 10 (in soluzione acquosa) 3102 30 90 (altro) ex 3824 99 96
Clorato di potassio (CASRN3811-04-9) 40 % p/p Concessione di li-cenze non consentita ex 2829 19 00 ex 3824 99 96
Perclorato di potassio (CAS RN 7778- 74-7) 40 % p/p Concessione di li-cenze non consentita ex 2829 90 10 ex 3824 99 96
Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9) 40 % p/p Concessione di li-cenze non consentita 2829 11 00 ex 3824 99 96
Perclorato di sodio(CASRN7601-89-0) 40 % p/p Concessione di li-cenze non consentita ex 2829 90 10 ex 3824 99 96
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione( 1 ). Le successivemodifiche dell’allegato I delregolamento (CEE) n.2658/87 del Consiglio( 2 ) dovrebbero essere consultate con riferimento ai codici NC aggiornati. (2) 16 % p/p rispetto al nitrato di ammonio corrisponde al 45,7 % di nitrato di ammonio, scartate le impurità. (1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, chemodifica l’allegato I delregolamento (CEE) n.2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1). (2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO II PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE
Elenco delle sostanze, da sole o in miscele, o delle sostanze per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore: 1. Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 2. Codice della nomenclatura combinata (NC) (1) 3. Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (per esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codiceNC (1 )
Esammina (CAS RN 100-97-0) ex 2933 69 40 ex 3824 99 93 Acetone (CAS RN 67-64-1) 2914 11 00 ex 3824 99 92
Nitrato di potassio (CAS RN 7757-79-1) 2834 21 00 ex 3824 99 96
Nitrato di sodio (CAS RN 7631-99-4) 3102 50 00 ex 3824 99 96
Nitrato di calcio (CAS RN 10124-37-5) ex 2834 29 80 ex 3824 99 96 Calcio ammonio (CAS RN 15245-12-2) ex 3102 60 00 ex 3824 99 96
Magnesio, polveri (CAS RN 7439-95-4) (2 ) ( 3 ) ex 8104 30 00
Nitrato di magnesio esaidrato (CAS RN 13446-18-9) ex 2834 29 80 ex 3824 99 96
Alluminio, polveri (CAS RN 7429-90-5) (2 ) ( 3 ) 7603 10 00 ex 7603 20 00 (2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925. Le successive modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n.2658/87 dovrebbero essere consultate con riferimento ai codici NC aggiornati. (3) Con particelle di dimensioni inferiori a 200 μm. (4) Come sostanza o in miscele contenenti una concentrazione pari o superiore al 70 % p/p di alluminio o magnesio.
cordialmente
Francy
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